IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa iscritta al
numero  3751  del  ruolo generale degli affari contenziosi civili per
l'anno  2003  promossa  da:  Vaccargiu Sandro, rappresentato e difeso
dall'avv. Giuseppe De Giudici e dal dott. Eugenio De Giudici;
    Contro Prefetto di Cagliari.
    Oggetto:  ricorso  contro  ordinanza  ingiunzione del Prefetto di
Cagliari.

                      Svolgimento del processo


                              F a t t o

    Con  ricorso  dell'11 settembre 2003 depositato in cancelleria in
data 22 settembre 2003 il Vaccargiu Sandro esponeva quanto segue:
        1)  il  giorno  16 gennaio 2003 l'opponente si trovava con la
propria  auto Ford Escort in Cagliari nel viale Cimitero direzione P.
Repubblica;
        2)  ripartito  dopo  la sosta al semaforo di viale Cimitero e
superato  lo  stesso  di qualche decina di metri, si vedeva speronare
dalla Fiat Marea tg BN 380 EN condotta da un militare e di proprieta'
del  Ministero  della finanza, Guardia di finanza, Comando regionale;
l'urto  e'  stato  molto violento tanto che l'autovettura Ford Escort
veniva trascinata per svariati metri;
        3)   Dal   verbale  della  Polizia  municipale  di  Cagliari,
intervenuta  sul  luogo  del  sinistro,  risultava che la Ford Escort
effettuava, nel tentativo di fermarsi, una frenata di 15,80 metri, ma
in  realta'  non si trattava di una frenata, bensi' dello spostamento
causato dallo speronamento subito dall'autovettura del ricorrente;
    (Omissis).
    Tutto  premesso, visto l'art. 22, legge n. 689 del 1981, chiedeva
che  il  giudice  di  pace  di  Cagliari  volesse  fissare udienza di
comparizione delle parti ed accogliere le seguenti conclusioni:
        1. Previa   sospensione  dell'esecuzione  dell'ordinanza  del
Prefetto di Cagliari del 16 giugno 2003, che ingiungeva all'opponente
il  pagamento di euro 273,00, annullarla totalmente. Nominare CTU per
la determinazione del reale svolgimento dei fatti.
        2. Dichiarare ed accertare che gli stessi si erano verificati
per fatto e colpa del conducente del veicolo Fiat Marea.
        3. Porre  a  carico  del  Prefetto  di  Cagliari  le  spese e
competenze della procedura.
    In   data   31 luglio  2003  il  Prefetto  di  Cagliari  assumeva
ordinanza-ingiunzione  con la quale ordinava al sig. Vaccargiu Sandro
di pagare, quale sanzione per l'infrazione di cui all'art. 145/2-l0 e
all'art. 141/3-8  del  C.d.S.,  la  somma  di euro 273,00 a titolo di
sanzione  amministrativa,  al  Comando Polizia municipale di Cagliari
(Omissis).
    L'ordinanza-ingiunzione  veniva notificata al Vaccargiu Sandro in
data 13 agosto 2003.
    In   data  8 ottobre  2003  il  Vaccargiu  Sandro  provvedeva  al
versamento  su  deposito  giudiziario,  della  somma  complessiva  di
euro 262,00   dovuta  per  cauzione  giudiziaria  di  pagamento,  con
riferimento  all'ordinanza-ingiunzione  del  Prefetto di Cagliari del
31 luglio  2003 prot. n. 747E/2003 C.d.S.-Area 1V, notificata in data
13 agosto 2003.
    Il  giudice di pace, letta l'istanza, fissava per la comparizione
delle  parti,  l'udienza  del  14 gennaio 2004 ex art. 23 della legge
24 novembre   1981   n. 689,   modificato   dall'art. 99  del  d.lgs.
30 dicembre 1999 n. 507.

                       Motivi della decisione


                            D i r i t t o

    Il   caso   sopra   esposto   e'  esemplificativo  di  un  errato
orientamento  interpretativo  nella applicazione concreta della legge
1° agosto 2003, n. 214, entrata in vigore il 13 agosto 2003: un fatto
-  incidente  di  macchina - avvenuto il 16 gennaio del corrente anno
2003  e concluso con l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Cagliari
datata  31 luglio  2003  notificata  in data 13 agosto 2003, e' stato
giudicato,  sotto  il  profilo  amministrativo,  in  base  alle norme
previste  dal  d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Tuttavia l'opponente per
proporre  ricorso  al giudice di pace si e' visto costretto a versare
alla  cancelleria dello stesso giudice di pace, a titolo di cauzione,
una  somma  di denari cosi' come prevista dall'art. 204-bis, punto 3,
della  legge  1° agosto  2003  n. 214.  In  sostanza  e'  stata  resa
retroattiva  la  legge  nella sua applicazione concreta, in manifesta
violazione  dell'art. 25  comma  2, della Costituzione. Vero e' che a
questo  proposito  la  legge  nulla dice e nulla prevede, ma cio' non
giustifica  e  non  assolve.  La norma in esame ha la medesima natura
giuridica  della  norma  tributaria, la quale non ha e non puo' avere
efficacia  retroattiva.  L'eccezione di violazione della Costituzione
dell'art. 204-bis,  legge  1° agosto  2003  n. 214  e' rilevabile per
almeno altri due profili:
        1)  nella parte in cui prevede - punto 1 - la possibilita' di
proporre  ricorso  al  giudice di pace in alternativa al prefetto. Il
ricorso  al  giudice  di  pace  e'  inammissibile  qualora  sia stato
previamente  presentato ricorso al prefetto ed ancora qualora non sia
stata versata la cauzione. Si pongono cosi' sullo stesso piano uffici
differenti  che assolvono funzioni contrapposte: il prefetto, essendo
organo  dello  Stato e' sempre in posizione di superiorita', ma anche
di  esecuzione;  il  giudice  di pace, dovendo giudicare in base alla
legge,  e'  terzo  nei  confronti  dello  Stato  e  dei cittadini. La
contusione   ingenerata  dall'art. 204-bis  viola  manifestamente  il
titolo  terzo e quarto della Costituzione, ispirati al contrario alla
separazione delle funzioni e dei poteri;
        2)  nella parte in cui - punto 3 - sancisce che «all'atto del
deposito   del   ricorso,   il  ricorrente  deve  versare  presso  la
cancelleria  del  giudice  di  pace,  a  pena di inammissibilita' del
ricorso, una somma (omissis).
    La   norma  citata  discrimina  tra  cittadini  abbienti  e  meno
abbienti;  impedisce  a  questi  ultimi  di  agire in giudizio per la
tutela  dei  propri  diritti e interessi legittimi. E' manifestamente
fondata la violazione dell'art. 3 e dell'art. 24 della Costituzione.