IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al numero 3751 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2003 promossa da: Vaccargiu Sandro, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Giudici e dal dott. Eugenio De Giudici; Contro Prefetto di Cagliari. Oggetto: ricorso contro ordinanza ingiunzione del Prefetto di Cagliari. Svolgimento del processo F a t t o Con ricorso dell'11 settembre 2003 depositato in cancelleria in data 22 settembre 2003 il Vaccargiu Sandro esponeva quanto segue: 1) il giorno 16 gennaio 2003 l'opponente si trovava con la propria auto Ford Escort in Cagliari nel viale Cimitero direzione P. Repubblica; 2) ripartito dopo la sosta al semaforo di viale Cimitero e superato lo stesso di qualche decina di metri, si vedeva speronare dalla Fiat Marea tg BN 380 EN condotta da un militare e di proprieta' del Ministero della finanza, Guardia di finanza, Comando regionale; l'urto e' stato molto violento tanto che l'autovettura Ford Escort veniva trascinata per svariati metri; 3) Dal verbale della Polizia municipale di Cagliari, intervenuta sul luogo del sinistro, risultava che la Ford Escort effettuava, nel tentativo di fermarsi, una frenata di 15,80 metri, ma in realta' non si trattava di una frenata, bensi' dello spostamento causato dallo speronamento subito dall'autovettura del ricorrente; (Omissis). Tutto premesso, visto l'art. 22, legge n. 689 del 1981, chiedeva che il giudice di pace di Cagliari volesse fissare udienza di comparizione delle parti ed accogliere le seguenti conclusioni: 1. Previa sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza del Prefetto di Cagliari del 16 giugno 2003, che ingiungeva all'opponente il pagamento di euro 273,00, annullarla totalmente. Nominare CTU per la determinazione del reale svolgimento dei fatti. 2. Dichiarare ed accertare che gli stessi si erano verificati per fatto e colpa del conducente del veicolo Fiat Marea. 3. Porre a carico del Prefetto di Cagliari le spese e competenze della procedura. In data 31 luglio 2003 il Prefetto di Cagliari assumeva ordinanza-ingiunzione con la quale ordinava al sig. Vaccargiu Sandro di pagare, quale sanzione per l'infrazione di cui all'art. 145/2-l0 e all'art. 141/3-8 del C.d.S., la somma di euro 273,00 a titolo di sanzione amministrativa, al Comando Polizia municipale di Cagliari (Omissis). L'ordinanza-ingiunzione veniva notificata al Vaccargiu Sandro in data 13 agosto 2003. In data 8 ottobre 2003 il Vaccargiu Sandro provvedeva al versamento su deposito giudiziario, della somma complessiva di euro 262,00 dovuta per cauzione giudiziaria di pagamento, con riferimento all'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Cagliari del 31 luglio 2003 prot. n. 747E/2003 C.d.S.-Area 1V, notificata in data 13 agosto 2003. Il giudice di pace, letta l'istanza, fissava per la comparizione delle parti, l'udienza del 14 gennaio 2004 ex art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, modificato dall'art. 99 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507. Motivi della decisione D i r i t t o Il caso sopra esposto e' esemplificativo di un errato orientamento interpretativo nella applicazione concreta della legge 1° agosto 2003, n. 214, entrata in vigore il 13 agosto 2003: un fatto - incidente di macchina - avvenuto il 16 gennaio del corrente anno 2003 e concluso con l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Cagliari datata 31 luglio 2003 notificata in data 13 agosto 2003, e' stato giudicato, sotto il profilo amministrativo, in base alle norme previste dal d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Tuttavia l'opponente per proporre ricorso al giudice di pace si e' visto costretto a versare alla cancelleria dello stesso giudice di pace, a titolo di cauzione, una somma di denari cosi' come prevista dall'art. 204-bis, punto 3, della legge 1° agosto 2003 n. 214. In sostanza e' stata resa retroattiva la legge nella sua applicazione concreta, in manifesta violazione dell'art. 25 comma 2, della Costituzione. Vero e' che a questo proposito la legge nulla dice e nulla prevede, ma cio' non giustifica e non assolve. La norma in esame ha la medesima natura giuridica della norma tributaria, la quale non ha e non puo' avere efficacia retroattiva. L'eccezione di violazione della Costituzione dell'art. 204-bis, legge 1° agosto 2003 n. 214 e' rilevabile per almeno altri due profili: 1) nella parte in cui prevede - punto 1 - la possibilita' di proporre ricorso al giudice di pace in alternativa al prefetto. Il ricorso al giudice di pace e' inammissibile qualora sia stato previamente presentato ricorso al prefetto ed ancora qualora non sia stata versata la cauzione. Si pongono cosi' sullo stesso piano uffici differenti che assolvono funzioni contrapposte: il prefetto, essendo organo dello Stato e' sempre in posizione di superiorita', ma anche di esecuzione; il giudice di pace, dovendo giudicare in base alla legge, e' terzo nei confronti dello Stato e dei cittadini. La contusione ingenerata dall'art. 204-bis viola manifestamente il titolo terzo e quarto della Costituzione, ispirati al contrario alla separazione delle funzioni e dei poteri; 2) nella parte in cui - punto 3 - sancisce che «all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma (omissis). La norma citata discrimina tra cittadini abbienti e meno abbienti; impedisce a questi ultimi di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. E' manifestamente fondata la violazione dell'art. 3 e dell'art. 24 della Costituzione.